Statuto dell’Associazione Familja Italba( con le modifiche apportate nel corso dell’anno 2026)
Articolo 1- Costituzione, Denominazione e Sede
E’ costituita e opera in conformità alla legge n. 8788 del 07.05.2001 “Sulle Organizzazioni Non Profit” l’Associazione denominata “Familja Italba”
L’Associazione è un’istituzione indipendente, apartitica e non profit.
Articolo 2- Inizio delle attività, Sede, Estensione e Durata
L’Associazione acquisisce personalità giuridica dalla data di registrazione nel Registro delle organizzazioni non profit presso il Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana
L’Associazione ha la sede centrale a Durazzo, all’indirizzo: Rruga ……….L’Associazione potrà istituire in Albania ed all’estero ed in particolare in Italia succursali, agenzie, sezioni locali e sedi secondarie. L’Associazione svolgerà le proprie attività su tutto il territorio della Repubblica d’Albania in conformità alla legislazione vigente, nonché fuori dalla Repubblica d’Albania in conformità alla legislazione applicabile nel paese di riferimento.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 3- Oggetto delle attività
Senza alcuna finalità lucrativa l’Associazione:
- costituisce una comunità solidale tra gli italiani in Albania ed è aperta a cittadini albanesi che condividano le finalità dell’Associazione;
- promuove rapporti di amicizia e di collaborazione degli italiani residenti in Albania con le popolazioni locali e le istituzioni albanesi;
- fornisce ai soci e alle loro famiglie il supporto di informazioni e di orientamento necessari per facilitarne l’inserimento e l’integrazione nella realtà albanese e per affrontare problemi legati alla quotidianità;
- mantiene rapporti costanti di interlocuzione e cooperazione leale e costruttiva con le istituzioni italiane e con quelle albanesi, sia locali che nazionali;
- raccoglie dai soci esigenze, criticità e proposte di cui si fa portavoce presso le istituzioni italiane ed albanesi;
- organizza eventi sociali, culturali, formativi, sportivi e di intrattenimento anche in collaborazione con associazioni e istituzioni albanesi;
- promuove, organizza, realizza e divulga attività culturali, teatrali, musicali, ricreative, cinematografiche, sportive, di animazione, di danza, e di ogni altra espressione artistica, nonché spettacoli e concerti per la diffusione e la valorizzazione dell’arte e della cultura.
- promuove e organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, nonché corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale in campo artistico, culturale, agricolo e tecnico professionale;
- promuove, organizza, realizza e divulga attività culturali miranti alla conoscenza, alla diffusione, alla promozione ed alla fruizione del territorio con particolare riguardo alle civiltà italiane ed albanesi soprattutto nel campo rurale ed artigianale, allo sviluppo e valorizzazione delle attività produttive locali, valorizzazione dei prodotti tipici e l’attività eno-gastronomica.
- promuove, organizza, realizza, valorizza e divulga attività di studi e ricerche aventi ad oggetto il territorio in tutte le sue articolazioni storiche, sociali, umane e produttive, etnografiche.
- promuove, organizza, realizza e sostiene manifestazioni ed iniziative, studi, ricerche e convegni aventi ad oggetto il territorio in tutte le sue articolazioni storiche, sociali, umane e produttive.
- promuove, organizza, realizza e sostiene attività assistenziali nell’ambito dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della solidarietà e dei valori della pace, della fratellanza tra i popoli, della difesa del patrimonio artistico, ambientale, e culturale e della promozione della solidarietà sociale.
Inoltre, l’Associazione può partecipare con propri soci, eseguire od associarsi, ad iniziative similari promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti pubblici, Organismi internazionale e privati.
Articolo 4- Risorse dell’Associazione
Le risorse dell’Associazione sono formate:
– dalle quote versate dai suoi soci e dai contributi versati dai soci sostenitori;
– dai contributi ricevuti da qualsiasi organismo pubblico o privato;
– dalle donazioni eventualmente ricevute in conformità alle leggi in vigore;
– dal ricavato da attività svolte, ove fattibile, nell’ambito dello scopo sociale;
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 5 – Categoria e qualificazione dei soci
L’associazione è composta di soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori
Sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e le cui firme si trovano in calce al presente statuto.
Sono soci ordinari dell’Associazione le persone che aderiscono al presente Statuto e sono accettate dal consiglio direttivo secondo le condizioni precisate all’art. 6.
Sono soci sostenitori i membri dell’Associazione ( soci fondatori, ordinari e onorari) che vogliono supportare le attività di Familja Italba con contributi economici significativi. Possono essere soci sostenitori anche le persone giuridiche che aderiscono all’associazione e designano un loro rappresentante permanente
Sono soci onorari le persone che, pur non avendo più la residenza abituale in Albania, hanno dedicato all’Associazione un impegno esemplare nel corso degli anni; sono soci onorari le personalità di riliev, che per il loro prestigio e autorevolezza danno lustro all’Associazione. I soci onorari vengono nominati dal Consiglio direttivo su proposta di almeno uno dei soci fondatori o dalla maggioranza dei soci ordinari mediante domanda rivolta al Presidente.
Le persone giuridiche legalmente costituite, quale che sia la loro nazionalità, possono aderire all’associazione alle medesime condizioni e secondo le modalità descritte nel presente articolo. Esse dovranno designare un rappresentante permanente; tale designazione è indirizzata al presidente con qualsiasi mezzo adeguato.
Sono soci sostenitori i membri dell’Associazione ( soci fondatori, ordinari e onorari) che vogliono supportare le attività di Familja Italba con contributi economici significativi. Possono essere soci sostenitori anche le persone giuridiche che aderiscono all’associazione e designano un loro rappresentante permanente
I soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto deliberativo nell’Assemblea Generale e diritto di elettorato attivo e passivo. I soci onorari non hanno diritto di voto deliberativo e non sono tenuti al pagamento della quota annuale. Ogni socio ordinario deve firmare il Codice Etico dell’Associazione e ogni altra dichiarazione che venga richiesta da parte del Consiglio Direttivo. Non possono essere soci coloro che ricoprono incarichi politici.
Articolo 6 – Ammissione dei soci aderenti
La domanda di ammissione dall’Associazione è indirizzata al presidente con lettera motivata e deve essere corredata dalla presentazione di due soci . Sulla domanda si pronuncia il Consiglio direttivo. Esso non è tenuto a giustificare la sua decisione di accoglimento o rifiuto. La quota o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili salvo i casi di trasferimento a causa di morte.
Articolo 7 – Perdita della posizione di socio
Un socio aderente od un socio fondatore può rassegnare in qualsiasi momento le dimissioni mediante lettera semplice indirizzata al Presidente.
L’esclusione o la decadenza di un socio aderente o di un socio fondatore dell’associazione può essere decisa dal Consiglio direttivo per grave motivo o per protratto mancato pagamento della quota associativa superiore ai 3 mesi, dopo aver invitato l’interessato ad esporre le proprie ragioni con memoria scritta.
I soci coloro che ricoprono incarichi politici vengono sospesi dall’ associazione per la durata del loro mandato.
La mancata partecipazione di un socio fondatore a 3 riunioni del Consiglio direttivo nel corso di un anno comporta l’automatica decadenza dalla qualifica di socio fondatore e per conseguenza dal ruolo di membro del Consiglio direttivo. Il Presidente ne informa l’Assemblea nella prima riunione utile
Articolo 8 – Quota associativa
I soci fondatori ed i soci aderenti versano una quota annuale fissata dal Consiglio direttivo. La stessa dovrà essere corrisposta da tutti i soci, fondatori ed ordinari, entro il 31 gennaio e dai soci di nuova ammissione contestualmente all’accettazione della loro iscrizione.
Il Consiglio Direttivo fissa una quota annuale differenziata per le persone giuridiche che aderiscono all’Associazione
Articolo 9 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) Il Vice Presidente Vicario
f) il Segretario Generale
g) il Direttore Esecutivo Tesoriere
h) il Responsabile dei probiviri
Tutti gli incarichi negli organi dell’Associazione sono svolti a titolo onorifico e non comportano alcun compenso o emolumento diverso dal mero rimborso delle spese eventualmente sostenute nell’interesse dell’Associazione, anche ai fini di rappresentanza della stessa, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10– Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è l’organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota.
Articolo 11 Convocazione dell’Assemblea Generale
L’Assemblea generale si riunisce una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’avviso della convocazione dell’Assemblea deve essere fatto almeno 15 giorni prima della data fissata per la stessa, spedito con lettera semplice , e-mail, fax o qualsiasi altro mezzo che ne attesti la corretta ricezione dal destinatario. L’Assemblea può essere convocata presso la sede dell’Associazione, o in qualsiasi altro luogo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.
L’avviso della convocazione dell’Assemblea deve essere preparato dal Presidente ed il Segretario Generale e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo, delle materie da trattare e con l’indicazione della data della seconda convocazione nel caso la prima non raggiunga i quorum previsti. Gli associati possono inviare le loro proposte, via email, almeno 7 giorni prima dalla data di convocazione
L’Assemblea Generale può essere convocata dal Presidente in sede straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero su iniziativa di almeno un decimo dei soci ordinari e fondatori, mediante richiesta rivolta al Consiglio Direttivo, La riunione avviene presso la sede dell’associazione o nel diverso luogo indicato nella convocazione. La convocazione in sede straordinaria avviene mediante lettera semplice o email, fax o qualsiasi altro mezzo che ne attesti la corretta ricezione dal destinatario. comunicati, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. L’ordine del giorno è fissato dal consiglio direttivo esecutivo e deve essere allegato alla convocazione.
.
Articolo 12 -Esercizio del diritto di voto e maggioranze
Solo i soci ammessi in assemblea ed effettivamente presenti possono partecipare al voto. Non è ammesso il voto per delega. Non potrà essere assunta alcuna decisione relativa ad argomenti non inseriti nell’ordine del giorno allegato alla convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci dell’associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Per la modifica dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione occorre la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere dell’assemblea generale sono trascritte in un registro firmato dal presidente e dal segretario dell’assemblea, conservato presso la sede dell’associazione od altro luogo concordato dall’assemblea, ove esso è tenuto a disposizione dei soci.
Articolo 13 -Poteri dell’Assemblea Generale
L’Assemblea generale ha tutti i poteri per la realizzazione degli scopi dell’associazione.
In particolare delibera in merito a:
. a) modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione;
- b) definizione degli indirizzi di massima e delle linee guida, delle aree di intervento e dei programmi d’attività dell’Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) rapporti periodici presentati dal Consiglio Direttivo relativi all’esecuzione dei programmi di cui sopra e la disposizione del patrimonio dell’Associazione;
- d) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di gestione patrimoniale di ciascun anno;
- e) adozione dei regolamenti interni dell’Associazione;
- f) ratifica della delibera del Consiglio Direttivo in merito all’ammontare della quota associativa annuale
- g) elezione ogni cinque anni dei componenti del Consiglio Direttivo, scelti tra gli iscritti all’Associazione che siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- h) decisioni sulle impugnazioni delle delibere di decadenza ed espulsione del socio, assunte dal Consiglio Direttivo; l’Assemblea decide entro 30 giorni dall’impugnazione, oppure 60 giorni nel caso di complessità della vertenza, comunicando il provvedimento all’interessato nei successivi 15 giorni, e può esprimere il voto anche a mezzo mail oppure in riunione audiovisiva. Le decisioni sono motivate succintamente, inappellabili, adottate a maggioranza assoluta e con efficacia vincolante.
- i) creazione di comitati speciali e loro regolamenti;
- j) elezione dei soci del Collegio dei Probiviri;
- k) scioglimento dell’Associazione;
- h) delega di specifici poteri al Consiglio Direttivo; \
Articolo 14 – Costituzione dell’Assemblea Generale
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di partecipanti.
E’ ammesso il voto per delega da comunicare tramite messaggio email indirizzato a presidente@familjaitalba.al
Nessuno può essere destinatario di più di due deleghe .
I soci possono partecipare anche a distanza, in collegamento telematico audiovisivo a condizione che possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno e che la loro richiesta venga comunicata 48 ore prima della riunione dell’assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale ne regola il corretto svolgimento, verifica la valida costituzione della medesima e sovraintende alle operazioni di voto. In mancanza e/o impossibilita del Presidente l’Assemblea è presieduta dal Vice presidente vicario.
Il Segretario Generale dell’Associazione assume il ruolo di segretario dell’assemblea e redige il verbale con indicazione delle delibere assunte. Il verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, deve essere conservato dal Segretario Generale anche su supporto informatico e deve essere consultabile da tutti i soci. Possono partecipare all’Assemblea Generale tutti i soci iscritti che siano in regola con il versamento della quota annuale, i quali esercitano il diritto di voto secondo quanto stabilito dallo Statuto. E’ ammessa la partecipazione anche dei soci onorari, senza diritto di voto.
E’ ammessa la partecipazione e l’esercizio del voto a mezzo di delega: in tal caso, non potrà essere conferita più di una delega per ciascun partecipante; non è ammesso il voto per delega nel caso di votazioni relative all’elezione di cariche sociali o comunque di persone. L’interessato deve comunicare al Segretario Generale il nome del delegato ed inviare la delega scritta e autografa almeno 48 ore prima della riunione.
L’Assemblea è validamente convocata, anche nel caso in cui non vengano seguite le formalità di convocazione come sopra, se sono contemporaneamente presenti o rappresentati tutti gli associati e che tutti gli associati acconsentono di deliberare nonostante la irregolarità della convocazione.
Articolo 15 – Consiglio Direttivo-Giunta Esecutiva
Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori, che sono soci senza limite di mandato e, da un massimo di 9 soci eletti dall’Assemblea Generale.
I consiglieri durano in carica cinque anni e potranno essere rieletti consecutivamente senza limiti di tempo. I consiglieri possono dimettersi prima della fine del loro mandato con lettera raccomandata o email da inviare al Presidente.
L’Assemblea Generale può revocare il mandato dei consiglieri, su proposta del Presidente e del Responsabile del Collegio dei probiviri solo nel caso di comprovate condotte contrarie all’interesse dell’Associazione. L’Assemblea delibera con votazione segreta. Per l’approvazione servono 2/3 dei voti degli associati presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente che lo convoca, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti, con avviso inviato almeno 7 giorni prima
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, alla prima convocazione, di 2/3 dei componenti.
In seconda convocazione la seduta è valida se partecipa almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Le delibere sono comunicate agli iscritti all’Associazione e sono impugnabili, entro 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi all’Assemblea Generale. Il Consiglio è validamente convocato, anche nel caso in cui non vengano seguite le predette formalità se sono contemporaneamente presenti o rappresentati tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri ordinari e straordinari inerenti all’amministrazione dell’Associazione che rientrino nell’oggetto sociale, con l’esclusione di quanto per legge o per Statuto è riservato all’Assemblea degli Associati.
In particolare, il Consiglio Direttivo delibera in merito a:
- a) proposta all’Assemblea Generale di eventuali modifiche statutarie;
- b) predisposizione della bozza del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
- c) proposte relative agli indirizzi di massima e alle linee guida principali dell’attività dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea Generale;
- d) relazione periodica, almeno una volta all’anno, da presentare per l’approvazione dell’Assemblea Generale relativa all’esecuzione dei programmi dell’Associazione e la disposizione del patrimonio della stessa;
- e) delega di poteri ad uno o più soci del Consiglio Direttivo;
- f) decisioni a carico di soci proposte dal Collegio dei Probiviri
- g) ogni altro argomento non riservato dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell’Assemblea e relativo alla attuazione dello scopo associativo.
- Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno una Giunta Esecutiva formata da Presidente, Vicepresidenti, Segretario generale e Tesoriere. La Giunta esecutiva svolge compiti di governo dell’Associazione e esplica tutte le attività necessarie e urgenti per assicurare il corretto funzionamento dell’Associazione. Viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno con un preavviso di 48 ore.
- In particolare la Giunta Esecutiva interviene in queste materie
- criteri di amministrazione del patrimonio ed altre questioni economiche e finanziarie relative all’amministrazione dell’Associazione;
- accettazione di donazioni
- apertura delle nuove sedi e centri in concordanza con le politiche e la missione dell’Associazione;
- determinazione e modifiche della quota associativa
- delega di singoli poteri e specifiche mansioni a procuratori speciali;
- ogni altro argomento non riservato dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e relativo alla attuazione dello scopo associativo
Articolo 16 – Consiglio Direttivo: eleggibilità, deleghe e revoche
Possono essere eletti consiglieri del Consiglio Direttivo soci ordinari che siano iscritti da almeno un anno e che abbiano partecipato attivamente all’attività associativa. Il Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione designa il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Direttore Esecutivo Tesoriere e il Responsabile dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo assegna deleghe ai suoi soci su specifiche aree di attività dell’Associazione Delle nomine deve essere data tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti. L’elezione dei nuovi consiglieri deve essere fatta per votazione segreta e i nominativi dei candidati devono essere proposti da un numero minimo di 3 associati. Ogni associato non può proporre più di un candidato.
L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
- a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente o al Segretario generale;
- b) per scadenza del mandato, ratificata attraverso delibera dell’Assemblea;
- c) per la commissione di atti gravi e contrari all’oggetto sociale del presente Statuto, alle persone, al patrimonio e agli interessi dell’Associazione o per sentenze penali passate in giudicato, attraverso delibera dell’Assemblea;
- d) per esclusione, attraverso delibera dell’Assemblea;
- e) per decesso.
La carica di consigliere resterà invece sospesa nel caso di azione di responsabilità eventualmente intentata contro un componente del Consiglio Direttivo, attraverso delibera dell’Assemblea, e per tutta la durata di essa. Nel caso di cessazione di un consigliere, l’Assemblea degli associati ha facoltà di cooptare il sostituto. Il socio così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato conferito al Consigliere sostituito.
Articolo 17 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta davanti a terzi ed in giudizio, ha il potere di firmare ogni atto inerente l’amministrazione ordinaria e straordinaria, a nome dell’Associazione, in tutto il territorio nazionale ed estero. I
l Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi soci e la sua carica dura cinque anni e potrà essere rieletto consecutivamente senza limiti di tempo e/o scadenza. In caso di urgenza, il Presidente può prendere le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella successiva riunione.
Il Presidente nomina o revoca altresì eventuali Procuratori dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, controllandone la valida costituzione e regolandone lo svolgimento in modo da garantire la correttezza delle deliberazioni assunte.
Il Presidente relaziona annualmente all’Assemblea Generale riunita in seduta ordinaria sull’operato del Consiglio Direttivo e sulla gestione contabile dell’Associazione. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare il Presidente, il Consiglio deve riunirsi, convocato da almeno due consiglieri, entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente. In caso di semplice impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nei suoi compiti dal Vice Presidente vicario.
Articolo 18 – I Vice PresidentiI Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua attività. In caso di assenza, impedimento o decadenza, il Vice Presidente vicario lo sostituisce assumendo ogni facoltà e potere del Presidente. I Vice Presidenti vengono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente che sceglie il suo vicario. Restano in carica per cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente senza limiti di tempo. Durante il periodo della sostituzione del Presidente, il Vice Presidente vicario userà il suo titolo e svolgerà i suoi compiti, assumendone le responsabilità.
Articolo 19 – Il Segretario Generale
Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi soci e la sua carica dura cinque anni e potrà essere rieletto consecutivamente senza limiti di tempo.
Il Segretario Generale:
- a) compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci;
- b) provvede alla corrispondenza e a tutte le comunicazioni tra il Consiglio Direttivo e l’Assemblea e viceversa, nonché tra l’associazione e i suoi associati e i terzi;
- c) organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale, redigendone i relativi verbali e verifica i poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo;
- d) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e delle disposizioni del Presidente;
- e) coordina le attività e le riunioni degli organi associativi;
- f) controfirma i verbali e gli atti ufficiali dell’Associazione.
Articolo 20 – Il Direttore Esecutivo Tesoriere
Il Direttore Esecutivo Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo. È responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell’Associazione, riceve le quote associative e rilascia le relative quietanze. Redige le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi, esprime parere in occasione di ogni deliberazione che richieda oneri economici a carico dell’Associazione.
Il Direttore Esecutivo Tesoriere è l’unico soggetto autorizzato ad effettuare i pagamenti dovuti dall’associazione ed a rilasciare quietanza delle somme incassate dall’associazione.
Il Presidente può chiedere al Direttore Esecutivo Tesoriere resoconti sulla gestione patrimoniale in qualsiasi momento.
Articolo 21 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre soci eletti ogni 5 anni dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Elegge al suo interno un Presidente.
Il Collegio dei Probiviri vigila sulla corretta applicazione dello Statuto, sul rispetto dei regolamenti interni, istruisce iniziative disciplinari a carico di soci, anche su segnalazione del Consiglio Direttivo.
Le risultanze delle sue attività ed eventuali proposte di provvedimenti a carico di soci dell’Associazione sono comunicate al Consiglio Direttivo per le delibere conseguenti.
Nell’espletare le sue funzioni il Collegio convoca il socio a carico del quale ritiene di dover aprire un procedimento disciplinare per effettuare i necessari controlli e chiarimenti in contraddittorio.
Articolo 22 – Patrimonio e amministrazione finanziaria dei beni
Il patrimonio dell’Associazione è formato dalle quote associative e dai contributi di liberalità degli associati o di terzi e viene utilizzato esclusivamente per l’esercizio delle attività in conformità agli atti legali vigenti. I proventi derivanti da eventuali attività economiche saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione dello scopo per cui l’Associazione è stato creato.
Articolo 23 – Responsabilità dei soci degli organi direttivi e dei dipendenti
I soci degli organi decisionali ed esecutivi non sono responsabili per gli obblighi verso terzi, ad eccezione dei casi in cui, durante l’esercizio delle loro funzioni, con dolo o grave negligenza, hanno causato danni a terzi.
Articolo 24 – Conflitto di interessi
Non è consentito alcun conflitto di interessi tra l’Associazione e i suoi soci. I soci che abbiano interessi personali relativi ad attività e decisioni dell’Associazione devono tempestivamente informarne il Presidente ed astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa interferire con l’autonomia dell’Associazione. In ogni caso non potranno partecipare a discussioni e votazioni su quelle materie.
Articolo 25 – Divieto di distribuzione dei profitti
Non è consentita alcuna forma di distribuzione dei profitti ottenuti dalle attività dell’ Associazione a favore dei soci.
Articolo 26 -Bilanci finanziari L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Dopo la chiusura dell’anno finanziario, in conformità con la legislazione vigente, il Direttore Esecutivo Tesoriere redige il rapporto sui beni, la gestione e la situazione finanziaria dell’Associazione. Detto bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea generale, secondo le modalità che seguono.
Analogamente, Il Consiglio direttivo, in stretta collaborazione e con il supporto del Direttore esecutivo tesoriere, deve tempestivamente predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.Le attività e l’esercizio finanziario dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 27-Cessazione e liquidazione dell’Associazione
Le attività dell’Associazione terminano quando sono stati raggiunti gli obiettivi per i quali è stata creata o nei casi in cui la mancanza di risorse finanziarie renda impossibile la continuazione delle attività, nonché nel caso in cui i fondatori ritengano che l’Associazione abbia raggiunto lo scopo per cui è stata creata.
A tal fine verrà convocata l’Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo o di almeno un quarto dei soci ammessi a partecipare all’Assemblea.
Articolo 28-Nomina del liquidatore
Quando si decide la cessazione delle attività con decisione del Consiglio Direttivo, viene nominato uno o più liquidatori per seguire e completare le procedure di liquidazione in conformità alla legislazione vigente.
Articolo 29 – Distribuzione dei beni
Dopo il completamento delle procedure di liquidazione, i beni dell’Associazione che rimangono dopo l’adempimento di tutti gli obblighi verso terzi non possono essere distribuiti né ai fondatori, né ad altri soggetti indicati nello Statuto e nell’Atto Costitutivo o a loro parenti. Il Consiglio Direttivo, con una sua speciale decisione, individua le altre organizzazioni non profit o i soggetti a cui verranno distribuiti i beni rimanenti dopo la liquidazione. Ciò, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 30 -Riferimento alla legge – normativa applicabile
Tutte le attività previste e non nello Statuto verranno svolte nel rispetto della legge n. 8788 del 07.05.2001 “Sulle Organizzazioni Non Profit” o altri atti legali che regolano le attività delle organizzazioni non profit, nonché delle norme del codice civile albanese in materia.
Articolo 31 – Risoluzione delle controversie
Per le controversie che possono sorgere durante le attività dell’Associazione, le parti cercheranno di risolverle consensualmente, in caso contrario competente per la loro risoluzione è il Tribunale del Distretto Giudiziario di Durazzo.
Articolo 32 -Le prime cariche
Le prime cariche associative sono le seguenti
Presidente
Vice Presidente vicario
Vice Presidente
Segretario Generale
Direttore Esecutivo Tesoriere
Responsabile dei Probiviri
